IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 1717/86 e n. 1718/86 proposti, rispettivamente, da Lupo Lodoletta e Musilli Filippo rappresentati e difesi dagli avvocati T. Galiani e M. Alessandrini, domiciliatari in Roma, via Fabio Massimo n. 45, contro il Centro sperimentale di cinematografia rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per ottenere la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' con il computo dell'indennita' integrativa speciale nella misura percepita al 31 gennaio 1977, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ente intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 20 ottobre 1988 la relazione del consigliere Aniello Cerreto e uditi, altresi', l'avv. Brignola, per delega dell'avv. Alessandrini, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Carbone per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. - Con i ricorsi in epigrafe la signora Lupo Lodoletta ed il sig. Musilli Filippo - ex dipendenti del Centro sperimentale di cinematografia, collocati a riposo rispettivamente il 30 marzo 1982 ed il 27 dicembre 1985 - chiedono la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge 20 maggio 1975, n. 70, con la comprensione dell'indennita' integrativa speciale nella misura percepita al 31 gennaio 1977. 2. - Detti ricorsi, stante la loro evidente connessione, possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione. 3. - La domanda dei ricorrenti, allo stato della legislazione, e' inaccoglibile. 3.1. - Questa sezione ha in piu' occasioni affermato che l'indennita' integrativa speciale debba essere computata nell'indennita' di anzianita' spettante ai dipendenti degli enti pubblici ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70/1975 (cfr. t.a.r. Lazio, sezione terza, nn. 193 e 198 del 7 marzo 1983, n. 549 del 28 maggio 1983). Dette decisioni non sono state condivise, pero', dal Consiglio di Stato in sede di appello, (cfr., rispettivamente, C. St., sezione sesta, n. 121 del 3 aprile 1985 e n. 311 del 12 aprile 1986). Detto consesso ha rilevato, in particolare, che l'indennita' integrativa speciale, ritenuta espressamente non quiescibile dall'art. 1 della legge 27 marzo 1959, n. 324, e successive modificazioni, non poteva essere dichiarrata, in sede di estensione al personale degli enti pubblici, quiescibile e di conseguenza computata ai fini dell'indennita' di anzianita'; che su tale disciplina, avente natura speciale, non aveva minimamente inciso l'art. 13 della legge n. 70/1975, rivolto ad istituire con norma di carattere generale l'indennita' di anzianita' a favore dei dipendenti degli enti pubblici ivi indicati. 3.2. - In considerazione dell'enunciato orientamento del giudice di appello da tempo consolidato (cfr., anche, C. St., sezione quarta, n. 275 del 27 marzo 1973), recepito ormai anche in primo grado (cfr. t.a.r. Campania, sezione prima, n. 64, del 28 gennaio 1988 e t.a.r. Liguria n. 425 del 22 giugno 1987), i ricorsi in epigrafe dovrebbero essere respinti. 4. - Il collegio ritiene, peraltro, di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge n. 70/1975 nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche' dell'art. 3 del d.l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono nei confronti dei dipendenti di enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la computabilita', nella misura e con la decorenza ivi prevista, dell'indennita' integrativa speciale ai fini dell'indennita' di anzianita'. 4.1. - La questione e' senz'altro rilevante, poiche' dalla sua soluzione dipende l'esatta determinazione dell'indennita' di anzianita' spettante ai ricorrenti. 4.2. - Essa, inoltre, appare non manifestamente infondata, in relazione alla disparita' di trattamento che sembra essersi creata a danno dei dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 rispetto ai lavoratori privati da un lato e del personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. dall'altro. Sembra, altresi', violato il principio di proporzionalita' tra retribuzione in costanza di rapporto di servizio, commisurata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, e trattamento erogato alla fine dello stesso, che dalla stessa quantita' e qualita' del lavoro prestato appare sganciato. 4.3. - Allo scopo di meglio delineare l'enunciato dubbio di costituzionalita', e' opportuno precisare che l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n. 70/1975 ha indubbiamente natura di retribuzione differita, in quanto si acquista in base alla sola circostanza di aver prestato servizio alle dipendenze dell'ente; e' correlata direttamente al servizio, per essere rapportata a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento per quanti sono gli anni di servizio; e' posta a carico esclusivo del datore di lavoro. Per cui detta indennita' ha la stessa natura e funzione dell'indennita' di anzianita' corrisposta ai dipendenti privati e si differenzia dalla indennita' E.N.P.A.S. e I.N.A.D.E.L. aventi carattere previdenziale (cfr. C.c. n. 46 del 10 marzo 1983, n. 220 del 25 febbraio 1988). Ciononostante, mentre l'indennita' di anzianita' dei lavoratori privati comprende anche l'indennita' di contingenza (ai sensi dell'art. 2120 del c.c., come modificato dal d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297), l'indennita' di anzianita' dei dipendenti degli enti pubblici ex art. 13 della legge n. 70/1975, pur rivestendo l'identica natura di retribuzione differita, non tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, senza un'adeguata giustificazione. Tanto piu' che e' lo stesso legislatore a ritenere rilevante la natura retributiva o previdenziale del trattamento di fine rapporto per dedurne o meno l'applicabilita' di una medesima disciplina (cfr., rispettivamente, il quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297/1982). 4.4. - L'indennita' integrativa speciale, d'altra parte, ha ormai assunto una funzione integrativa dello stipendio, se non nei confronti di tutti i dipendenti pubblici (cfr., per quanto concerne gli impiegati statali, C.c. n. 220 del 1988, gia' citata), almeno nei riguardi dei dipendenti degli enti locali. L'indennita' integrativa speciale e', infatti, computata nell'indennita' di buonuscita dovuta al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L., con effetto dal 1 gennaio 1974, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 153/1980, convertito nella legge n. 299/1980, e dell'art. 4 della legge n. 297/1982 (cfr, sulla portata di dette disposizioni, C.c. n. 236 del 18 novembre 1986). Ne consegue che il personale di cui alla legge n. 70/1975 viene a subire un deteriore trattamento di fine rapporto non solo nei confronti dei lavoratori privati, ma anche rispetto al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. 4.5. - E' pur vero che recentemente la Corte costituzionale (decisione n. 220/1988, piu' volte citata) ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ma la presente controversia sembra presentare caratteristiche peculiari. Da una parte, l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n. 70/1975 non e' connessa all'ampiezza della base contributiva ed alla misura dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, come e' invece per l'indennita' E.N.P.A.S. Dall'altra parte, deve considerarsi ormai superato l'orientamento assunto dalla Corte costituzionale, in base al quale veniva esclusa l'ammissibilita' di un confronto limitato a singole disposizioni di diversi sistemi normativi, avulse dal sistema cui ineriscono (cfr. C.c. n. 46/1983 e n. 220/1988, gia' citate). Evidentemente, detto orientamento non appare valido in generale ma solo nei confronti di quella disposizione o complesso di disposizioni, di cui e' chiesta la verifica di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, che non abbiano sufficiente autonomia e rilevanza nell'ambito del sistema normativo di cui fanno parte. Ma la determinazione degli emolumenti computabili ai fini del trattamento di fine servizio sembra possedere sufficiente importanza, tanto piu' che nel caso in esame si tratta di un emolumento che progredisce con il passare degli anni e acquista un peso sempre maggiore rispetto allo stipendio. Del resto la stesa Corte costituzionale ha ultimamente modificato il proprio tradizionale indirizzo restrittivo, ritenendo di poter confrontare la disciplina dell'indennita' I.N.A.D.E.L. con quella E.N.P.A.S. e quindi pervenendo alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di diverse norme della legge 8 marzo 1968, n. 152, che prevedevano per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L. un trattamento meno favorevole di quello E.N.P.A.S. (cfr. C.c. n. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988). Ininfluente e' infine, nella specie, la recente tendenza normativa attuata con d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (emanato ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93) che ha portato al conglobamento nello stipendio del personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota dell'indennita' integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde. Detta normativa, a parte la sua limitata ampiezza, non puo' giovare ai ricorrenti che gia' da alcuni anni sono stati collocati a riposo atteso il suo evidente carattere non retroattivo; inoltre, essa non sembra destinata ad eliminare a breve termine la sperequazione esistente, dato che per i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. continua a trovare applicazione la precedente normativa che ha disposto ormai, secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale, la computabilita' nell'indennita' di buonuscita dell'intera indennita' integrativa speciale percepita.