IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sui ricorsi n. 1717/86 e n.
 1718/86  proposti,  rispettivamente,  da  Lupo  Lodoletta  e  Musilli
 Filippo  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  T.  Galiani  e M.
 Alessandrini, domiciliatari in Roma, via Fabio Massimo n. 45,  contro
 il  Centro  sperimentale  di  cinematografia  rappresentato  e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
 Portoghesi  n.  12, per ottenere la riliquidazione dell'indennita' di
 anzianita' con il computo dell'indennita' integrativa speciale  nella
 misura  percepita  al  31  gennaio  1977,  oltre  interessi  legali e
 rivalutazione monetaria;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ente intimato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 20 ottobre 1988 la relazione del
 consigliere Aniello Cerreto e uditi, altresi', l'avv.  Brignola,  per
 delega  dell'avv.  Alessandrini,  per i ricorrenti e l'avvocato dello
 Stato Carbone per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                            FATTO E DIRITTO
    1.  -  Con  i  ricorsi in epigrafe la signora Lupo Lodoletta ed il
 sig. Musilli Filippo -  ex  dipendenti  del  Centro  sperimentale  di
 cinematografia,  collocati  a riposo rispettivamente il 30 marzo 1982
 ed il 27 dicembre 1985 - chiedono la  riliquidazione  dell'indennita'
 di  anzianita'  ex  art. 13 della legge 20 maggio 1975, n. 70, con la
 comprensione  dell'indennita'  integrativa  speciale   nella   misura
 percepita al 31 gennaio 1977.
    2.  -  Detti ricorsi, stante la loro evidente connessione, possono
 essere riuniti ai fini di un'unica decisione.
    3.  - La domanda dei ricorrenti, allo stato della legislazione, e'
 inaccoglibile.
    3.1.   -  Questa  sezione  ha  in  piu'  occasioni  affermato  che
 l'indennita'   integrativa   speciale    debba    essere    computata
 nell'indennita'  di  anzianita'  spettante  ai  dipendenti degli enti
 pubblici ai sensi dell'art. 13 della legge n.  70/1975  (cfr.  t.a.r.
 Lazio,  sezione  terza, nn. 193 e 198 del 7 marzo 1983, n. 549 del 28
 maggio 1983).
    Dette  decisioni non sono state condivise, pero', dal Consiglio di
 Stato in sede di appello, (cfr.,  rispettivamente,  C.  St.,  sezione
 sesta, n. 121 del 3 aprile 1985 e n. 311 del 12 aprile 1986).
    Detto  consesso  ha  rilevato,  in  particolare,  che l'indennita'
 integrativa  speciale,   ritenuta   espressamente   non   quiescibile
 dall'art.  1  della  legge  27  marzo  1959,  n.  324,  e  successive
 modificazioni, non poteva essere dichiarrata, in sede  di  estensione
 al  personale  degli  enti  pubblici,  quiescibile  e  di conseguenza
 computata  ai  fini  dell'indennita'  di  anzianita';  che  su   tale
 disciplina,  avente  natura  speciale,  non  aveva minimamente inciso
 l'art. 13 della legge n. 70/1975, rivolto ad istituire con  norma  di
 carattere generale l'indennita' di anzianita' a favore dei dipendenti
 degli enti pubblici ivi indicati.
    3.2.  -  In considerazione dell'enunciato orientamento del giudice
 di appello da tempo consolidato (cfr., anche, C. St., sezione quarta,
 n.  275 del 27 marzo 1973), recepito ormai anche in primo grado (cfr.
 t.a.r. Campania, sezione prima, n. 64, del 28 gennaio 1988  e  t.a.r.
 Liguria  n. 425 del 22 giugno 1987), i ricorsi in epigrafe dovrebbero
 essere respinti.
    4.  -  Il  collegio  ritiene,  peraltro,  di  sollevare  d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli  artt.
 3  e  36  della Costituzione, degli artt. 13 e 26, terzo comma, della
 legge n. 70/1975 nella parte  in  cui  non  comprendono  l'indennita'
 integrativa   speciale   tra   gli  emolumenti  computabili  ai  fini
 dell'indennita' di anzianita'; nonche' dell'art. 3 del d.l. 7 maggio
 1980,  n.  153  (convertito  nella  legge  7  luglio  1980, n. 299) e
 dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella  parte  in  cui
 escludono  nei  confronti dei dipendenti di enti pubblici di cui alla
 legge n. 70/1975 la computabilita', nella misura e con  la  decorenza
 ivi   prevista,   dell'indennita'   integrativa   speciale   ai  fini
 dell'indennita' di anzianita'.
    4.1.  -  La  questione  e' senz'altro rilevante, poiche' dalla sua
 soluzione  dipende   l'esatta   determinazione   dell'indennita'   di
 anzianita' spettante ai ricorrenti.
    4.2.  -  Essa,  inoltre,  appare  non manifestamente infondata, in
 relazione alla disparita' di trattamento che sembra essersi creata  a
 danno  dei  dipendenti  da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975
 rispetto ai lavoratori privati da un lato e  del  personale  iscritto
 all'I.N.A.D.E.L. dall'altro.
    Sembra,  altresi',  violato  il  principio di proporzionalita' tra
 retribuzione in costanza di rapporto di  servizio,  commisurata  alla
 quantita'  e qualita' del lavoro prestato, e trattamento erogato alla
 fine dello stesso, che dalla stessa quantita' e qualita'  del  lavoro
 prestato appare sganciato.
    4.3.  -  Allo  scopo  di  meglio  delineare  l'enunciato dubbio di
 costituzionalita',  e'  opportuno  precisare  che   l'indennita'   di
 anzianita'  ex art. 13 della legge n. 70/1975 ha indubbiamente natura
 di retribuzione differita, in quanto si acquista in  base  alla  sola
 circostanza  di  aver prestato servizio alle dipendenze dell'ente; e'
 correlata direttamente al servizio, per  essere  rapportata  a  tanti
 dodicesimi  dello stipendio annuo complessivo in godimento per quanti
 sono gli anni di servizio; e' posta a carico esclusivo del datore  di
 lavoro.
    Per   cui   detta  indennita'  ha  la  stessa  natura  e  funzione
 dell'indennita' di anzianita' corrisposta ai dipendenti privati e  si
 differenzia   dalla   indennita'  E.N.P.A.S.  e  I.N.A.D.E.L.  aventi
 carattere previdenziale (cfr. C.c. n. 46 del 10 marzo  1983,  n.  220
 del 25 febbraio 1988).
   Ciononostante,  mentre  l'indennita'  di  anzianita' dei lavoratori
 privati  comprende  anche  l'indennita'  di  contingenza  (ai   sensi
 dell'art.  2120 del c.c., come modificato dal d.l. 1 febbraio 1977,
 n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e dalla legge  29
 maggio 1982, n. 297), l'indennita' di anzianita' dei dipendenti degli
 enti pubblici ex art. 13  della  legge  n.  70/1975,  pur  rivestendo
 l'identica   natura   di  retribuzione  differita,  non  tiene  conto
 dell'indennita'    integrativa    speciale,     senza     un'adeguata
 giustificazione.
    Tanto  piu'  che  e' lo stesso legislatore a ritenere rilevante la
 natura retributiva o previdenziale del trattamento di  fine  rapporto
 per dedurne o meno l'applicabilita' di una medesima disciplina (cfr.,
 rispettivamente, il quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge  n.
 297/1982).
    4.4.  - L'indennita' integrativa speciale, d'altra parte, ha ormai
 assunto  una  funzione  integrativa  dello  stipendio,  se  non   nei
 confronti  di  tutti i dipendenti pubblici (cfr., per quanto concerne
 gli impiegati statali, C.c. n. 220 del 1988, gia' citata), almeno nei
 riguardi dei dipendenti degli enti locali.
    L'indennita'   integrativa   speciale   e',   infatti,   computata
 nell'indennita'  di   buonuscita   dovuta   al   personale   iscritto
 all'I.N.A.D.E.L., con effetto dal 1 gennaio 1974, ai sensi dell'art.
 3 del d.l. n.  153/1980,  convertito  nella  legge  n.  299/1980,  e
 dell'art.  4  della  legge  n.  297/1982 (cfr, sulla portata di dette
 disposizioni, C.c. n. 236 del 18 novembre 1986).
    Ne  consegue che il personale di cui alla legge n. 70/1975 viene a
 subire un  deteriore  trattamento  di  fine  rapporto  non  solo  nei
 confronti  dei  lavoratori  privati,  ma  anche rispetto al personale
 iscritto all'I.N.A.D.E.L.
    4.5.  -  E'  pur  vero  che  recentemente  la Corte costituzionale
 (decisione  n.   220/1988,   piu'   volte   citata)   ha   dichiarato
 inammissibile  la  questione  di costituzionalita' degli artt. 3 e 38
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.  1032,  e  successive  modificazioni,
 nella  parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla
 base  di  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita   E.N.P.A.S.,   in
 relazione  agli  artt.  3  e  38  della  Costituzione, ma la presente
 controversia sembra presentare caratteristiche peculiari.
    Da una parte, l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n.
 70/1975 non e' connessa all'ampiezza della base contributiva ed  alla
 misura  dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore,
 come e' invece per l'indennita' E.N.P.A.S.
    Dall'altra  parte, deve considerarsi ormai superato l'orientamento
 assunto dalla Corte costituzionale, in base al quale  veniva  esclusa
 l'ammissibilita'  di  un confronto limitato a singole disposizioni di
 diversi sistemi normativi, avulse dal sistema  cui  ineriscono  (cfr.
 C.c. n. 46/1983 e n. 220/1988, gia' citate).
    Evidentemente, detto orientamento non appare valido in generale ma
 solo  nei  confronti  di   quella   disposizione   o   complesso   di
 disposizioni,   di   cui  e'  chiesta  la  verifica  di  legittimita'
 costituzionale per violazione del principio di uguaglianza,  che  non
 abbiano  sufficiente  autonomia  e  rilevanza nell'ambito del sistema
 normativo di cui fanno parte.
    Ma  la  determinazione  degli  emolumenti  computabili ai fini del
 trattamento di fine servizio sembra possedere sufficiente importanza,
 tanto  piu'  che  nel  caso  in  esame si tratta di un emolumento che
 progredisce con il passare degli  anni  e  acquista  un  peso  sempre
 maggiore rispetto allo stipendio.
    Del  resto la stesa Corte costituzionale ha ultimamente modificato
 il proprio tradizionale indirizzo  restrittivo,  ritenendo  di  poter
 confrontare  la  disciplina  dell'indennita'  I.N.A.D.E.L. con quella
 E.N.P.A.S. e quindi pervenendo alla dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale di diverse norme della legge 8 marzo 1968, n. 152, che
 prevedevano per gli iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  un  trattamento  meno
 favorevole  di quello E.N.P.A.S. (cfr. C.c. n. 763 del 30 giugno 1988
 e n. 821 del 14 luglio 1988).
    Ininfluente e' infine, nella specie, la recente tendenza normativa
 attuata con d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (emanato ai sensi  della
 legge  29  marzo  1983,  n. 93) che ha portato al conglobamento nello
 stipendio del  personale  dei  Ministeri,  degli  enti  pubblici  non
 economici,  degli  enti locali, delle aziende e delle amministrazioni
 dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale
 e  della  scuola,  di una quota dell'indennita' integrativa speciale,
 pari a L. 1.081.000 annue lorde.
    Detta  normativa,  a  parte  la  sua  limitata  ampiezza, non puo'
 giovare ai ricorrenti che gia' da alcuni anni sono stati collocati  a
 riposo  atteso  il  suo  evidente carattere non retroattivo; inoltre,
 essa  non  sembra  destinata  ad  eliminare  a   breve   termine   la
 sperequazione   esistente,   dato   che  per  i  dipendenti  iscritti
 all'I.N.A.D.E.L.  continua  a  trovare  applicazione  la   precedente
 normativa  che  ha  disposto  ormai,  secondo  quanto affermato dalla
 stessa Corte costituzionale,  la  computabilita'  nell'indennita'  di
 buonuscita dell'intera indennita' integrativa speciale percepita.